Riporta la classe energetica dell'immobile, calcolata sulle prestazioni dell'involucro e dell'impianto, in condizioni di utilizzo e climatiche standard, per consentire un confronto tra immobili a livello di costi di esercizio potenziali. È obbligatorio per:
nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti (interventi su involucro per oltre il 25% della superficie + impianti)
locazioni e trasferimenti di proprietà (eccetto le successioni)
Si trasmette in Regione ed ha una validità massima di 10 anni con libretto d'impianto e registrazione al CAITEL. In assenza, la validità si riduce ad un anno.
Non devono essere registrati al CAITEL:
caldaie murali per sola produzione di acqua calda sanitaria
impianti a pompa di calore con potenza complessiva fino a 10 kW (circa 2 unità interne)
stufe, caminetti ed apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante con potenza complessiva fino a 5 kW
Per il rilievo, mi occorrono:
indirizzo dell'immobile e dati del proprietario
eventuale documentazione relativa ad interventi sull'involucro già eseguiti
libretto di impianto con codice CAITEL. Se l'impianto è centralizzato, millesimi di riscaldamento e contatto della ditta manutentrice (dati reperibili sul resoconto dell'amministrazione)
È un studio di fattibilità tecnica ed economica che permette di valutare quali interventi siano più convenienti per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, partendo da un'analisi della situazione esistente basata su dati reali:
consumi effettivi desunti da bollette e fasce orarie di utilizzo abituale degli impianti
rilievo delle temperature esterne ed interne e dei ponti termici tramite termografia
stratigrafie rilevate con carotaggi
Di ciascun intervento migliorativo proposto si valuta l'efficacia nella riduzione dei consumi rispetto al costo dell'intervento e i più convenienti saranno sviluppati nella Legge 10.
È richiesta per:
ristrutturazione importante (interventi su involucro per oltre il 25% della superficie + impianti)
nuova installazione e sostituzione impianto di riscaldamento con potenza minima 100 kW
distacco di una unità immobiliare da impianto di riscaldamento centralizzato.
È la relazione di calcolo del progetto di efficientamento energetico:
dove sono riportati e confrontati i dati rilevati (ante operam) e di progetto (post operam) di involucro e impianti
cui sono allegati elaborati grafici, schemi di impianto, particolari costruttivi e schede tecniche di materiali, infissi, componenti impiantistiche.
Si trasmette in Comune, contestualmente alla pratica edilizia di avvio dei lavori, ma possono essere previste varianti in corso d'opera, per modifiche che incidono in modo rilevante sul bilancio energetico dell'edificio.
Al termine dei lavori descritti nella Legge 10, è prevista un' Asseverazione di Conformità - Dichiarazione di fine lavori, a firma del direttore dei lavori, cui si allega:
una Legge 10 di variante finale, per eventuali modifiche che non incidono sul bilancio energetico
l'Attestato di Qualificazione Energetica, per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti superiori al 20% del volume complessivo dell'edificio
È obbligatoria per:
nuove costruzioni
demolizione e ricostruzione
ampliamenti e recupero di volumi
ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello
riqualificazione involucro (per oltre il 25% della superficie totale) ed interventi su impianti termici
Non è prevista per:
sostituzione infissi per una superficie inferiore al 25% dell'involucro
installazione ex novo di pompe di calore di potenza totale fino a 15 kW
sostituzione caldaia pensile
Immobili: unità immobiliari ed edifici esistenti e già accatastate, sia residenziali sia strumentali ad attività di impresa o professionale
Massimali di spesa e interventi:
€ 60.000 per schermature solari, finestre, isolamento termico involucro opaco, pannelli solari termici
€ 30.000 per generatori a biomasse, impianti geotermici e pompe di calore
€ 100.000 per riqualificazione energetica globale, microgeneratori
€ 40.000 per unità immobiliare per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di condomini (isolamento involucro > 25% superficie disperdente)
€ 136.000 per interventi su parti comuni di condomini (riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico)
L'installazione di generatori che utilizzano esclusivamente combustibili fossili (gas metano, gpl) è esclusa dalle agevolazioni (sono ammessi solo sistemi ibridi)
Aliquote
per il 2025:
abitazione principale 50%
altri immobili 36%
per il 2026 e il 2027:
abitazione principale 36%
altri immobili 30%
Le detrazioni sono fruibili in 10 rate annuali di pari importo, a valere su IRPEF e IRES
Documentazione necessaria:
Ricevute dei bonifici "parlanti"
Asseverazione di Conformità (Dichiarazione di Fine Lavori Legge 10)
Scheda informativa ENEA
APE redatta da tecnico estraneo all'intervento (per interventi a partire dalla riqualificazione energetica)